Bonus del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche

La legge di bilancio 2022 ha introdotto il Decreto Rilancio (nuovo art. 119-ter al D.L. n. 34/2020), all’interno del quale è presente anche una nuova detrazione del 75% limitatamente alle spese sostenute nel 2022 finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Cos’è e come funziona

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto il nuovo art. 119-ter al D.L. n. 34/2020, ovvero il Decreto Rilancio, con il quale è stata introdotta una nuova detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Tra gli interventi agevolabili rientrano anche quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

Chi può richiedere il contributo?

La disposizione, finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche, appare un potenziamento temporaneo (come già accaduto per eco e sisma bonus ad opera del DL 63/2013) della detrazione del 50%, già prevista a regime dall’art. 16-bis del Tuir, lett. e): come per gli esempi citati, ambito oggettivo (e forse, anche soggettivo) è ampiamente modificato.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo la norma per la richiesta della detrazione non individua i soggetti beneficiari. La sua collocazione al di fuori dell’art. 119, DL 34/2020, lascia supporre che la detrazione nella misura del 75% possa spettare non solo ai soggetti privati, ma anche nell’attività d’impresa (soggetti Irpef ed Ires).

Cosa comprende

Per l’individuazione degli immobili che godono dell’agevolazione, l’art. 119 – ter si limita a dire che spetta agli “edifici esistenti”, senza specificare altro. L’agevolazione sarà quindi ammessa per gli interventi realizzati su edifici:

  • situati in Italia e censiti al catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento (“esistenti”);
  • sia a destinazione residenziale che non residenziale (es: commerciale);
  • di qualunque categoria catastale, inclusi quelli strumentali “per natura” (A/10, C/1, D/1, ecc.)

Il riferimento agli “edifici” porta a ritenere che l’agevolazione sia estesa agli interventi su parti comuni di edifici (condominiali o plurifamiliari), oltre che su unità unifamiliari (“villette”). Al contrario, non paiono rientrare le singole unità immobiliari comprese negli edifici; si attendono quindi chiarimenti ufficiali dell’Agenzia Entrate.

Agevolazione

I lavori agevolati riguardano la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

L’eliminazione delle barriere architettoniche può essere realizzata tramite opere di vario genere, tra le quali:

  • sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • rifacimento/adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • rifacimento di scale ed ascensori;
  • inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici;
  • installazione di servoscala o piattaforme elevatrici;
  • realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione.

Secondo le caratteristiche tecniche previste dalla normativa di settore D.M. n 236/1989 gli interventi detraibili devono essere “di abbattimento delle barriere architettoniche”.

Inoltre, con la CM 3/2016 l’Agenzia ha affermato che non è agevolabile l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o box doccia, che non presenta le caratteristiche tecniche della normativa di settore.

Infine, la CM 19/2020 ha precisato che la detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare/condominio oggetto di lavori.

Interventi collegati

Il comma 3 del nuovo art. 119-ter al D.L. n. 34/2020 dispone che la detrazione spetta anche per edifici e per singole unità immobiliari:

  • per gli interventi di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
  • in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto preesistente;

In questo caso il testo normativo specifica che le agevolazioni oltre che spettare agli edifici esistenti spettano anche alle singole unità immobiliari. A conferma di quanto detto sopra per i soggetti richiedenti.

Spesa

La detrazione, pari al 75% della spesa sostenuta, è ripartire in 5 quote annuali.

La spesa massima agevolabile è pari a € 50.000 per:

  • gli edifici unifamiliari;
  • le unità immobiliari in edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Di € 40.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari.

E di € 30.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Anche per quanto riguarda i limiti di spesa la norma non dice alcunché per le singole unità immobiliari site in edifici/condomini. Questo conferma l’interpretazione secondo cui non è possibile fruire dell’agevolazione per gli interventi che riguardano unicamente tali unità.

Cessione

Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura/cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, intervenendo sui co. 1 e 7-bis dell’art. 121, DL n. 34/2020, la legge di bilancio 2022 ha confermato la possibilità di esercitare l’opzione per gli interventi di cui al co. 2 dell’art. 121 D.L. 34/2020 (come già previsto nel 2021) per le spese sostenute:

  • fino al 2024, per gli interventi con detrazione “ordinaria” di cui al citato comma 2;
  • fino al 2025, per gli interventi di cui al citato art. 119 per i quali spetta la detrazione del 110%.

Il citato comma 2 è stato oggetto di modifiche a seguito delle quali tra le operazioni che per cui è possibile optare per la cessione credito/sconto in fattura è aggiunta la nuova lett. f) in relazione agli interventi di superamento delle barriere architettoniche “di cui all’articolo 119-ter del presente decreto”.

Anche per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche analizzati è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi. Il nuovo modello approvato con Provv. 3/02/2022 individua la fattispecie col nuovo cod. “32”.

Altre Agevolazioni

Si ricorda che per gli interventi elencati in precedenza, oltre che la suddetta agevolazione, sono previste ulteriori detrazioni che consistono in:

Il contribuente può fruire anche della detrazione del 19% di cui all’art. 15, co. 1, lett. c), TUIR, riferita alle spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità. Tra le spese ammesse a detta detrazione figurano infatti anche:

  • la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
  • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
  • l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per persone disabili.