25 Mar Sospensione mutui prima casa fino a 18 mesi anche per artigiani e liberi professionisti
Il decreto “Cura Italia” apre, entro il 17 dicembre, l’accesso ai benefici del Fondo di solidarietà sui mutui “prima casa” anche ad artigiani, lavoratori autonomi e liberi professionisti con calo di fatturato di oltre un terzo.
Grazie al Fondo di solidarietà sui mutui “prima casa” i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa possono sospendere il pagamento delle rate, fino a diciotto mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
Tra queste, anche relativamente a uno solo dei mutuatari nei casi dei mutui cointestati, si considerano: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; la cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia; la morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
Il Governo, con l’art. 26 del DL 9/2020, aveva esteso l’intervento del Fondo anche alle ipotesi di «sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito».
Con l’art. 54 del DL 18/2020 – per tutti, il decreto “Cura Italia” – il Governo ha poi aperto l’accesso ai benefici del Fondo di solidarietà sui mutui “prima casa” anche ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, ottenendo così una sospensione del mutuo sulla “prima casa” fino a 18 mesi.
Il calo di oltre un terzo del fatturato, rispetto all’ultimo trimestre 2019, deve essere riscontrato sulla base del fatturato registrato «in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data».
Inoltre, si precisa che il calo del fatturato deve essersi registrato «in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus».
La domanda di sospensione deve essere presentata alla banca utilizzando la modulistica presenta sul sito del Dipartimento del Tesoro nella sezione relativa al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa. I lavoratori autonomi e i liberi professionisti, inoltre, dovranno autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 il presupposto del calo del proprio fatturato superiore al 33%.
Viste le eccezionali circostanze legate all’emergenza Covid-19, inoltre, il Governo ha deciso di escludere temporaneamente l’Isee (sia per i nuovi beneficiari sia per gli ammessi a regime) come requisito per accedere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa.
Se fino al 17 dicembre non è più necessario allegare il modello per attestare di essere in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro, restano tuttavia validi i requisiti oggettivi di accesso al Fondo.
In questo senso, può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo di solidarietà sui mutui “prima casa” il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i novanta giorni consecutivi.
Fonte: EUTEKNE.INFO