DL Rilancio – Estesi crediti d’imposta per sanificazione, adeguamento ambienti di lavoro e acquisto DPI

Il  “Decreto Cura Italia” e il “Decreto Liquidità” hanno introdotto specifici benefici collegati alle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione (DPI). Il “Decreto Rilancio” ha rivisto i benefici estendendo gli stessi anche alle spese necessarie per la ripresa dell’attività. Tra le novità introdotte anche la possibilità di cedere a terzi il credito d’imposta in luogo dell’utilizzo diretto.

Il “Decreto Cura Italia” e il “Decreto Liquidità” avevano introdotto specifiche agevolazioni finalizzate alla sanificazione di ambienti/strumenti di lavoro e all’acquisto di dispositivi di protezione (DPI).

Il recente DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha rivisto i benefici in esame, estendendo le predette agevolazioni anche alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro alle nuove prescrizioni sanitarie e prevedendo la possibilità di cessione a terzi dei crediti d’imposta in luogo dell’utilizzo diretto.

Adeguamento ambienti di lavoro

Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, l’art. 120, DL n. 34/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico di cui all’Allegato 1, DL n. 34/2020 e alle associazioni /fondazioni /enti privati un credito d’imposta pari all’60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure contro la diffusione del COVID-19.

In particolare tra gli interventi agevolabili rientrano interventi edilizi per il rifacimento o la realizzazione di spogliatoi e mense, spazi medici, ingressi e spazi comuni; l’acquisto di arredi di sicurezza; gli investimenti in attività innovative, l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d’imposta in esame è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese nel limite dei costi sostenuti e utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

Non operano i limiti di € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020); € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Il MEF di concerto con il MISE può individuare ulteriori spese / soggetti aventi diritto.

Credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI

L’art. 125, DL n. 34/2020 rivede l’agevolazione relativa al credito d’imposta per sanificazione/acquisto DPI a favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti).

Il credito d’imposta passa dal 50% al 60% e il massimo per beneficiario è ora di € 60.000 e non più € 20.000.

Tale agevolazione va indicata nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020 (anno di sostenimento delle spese); è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24. Non è tassata fini IRPEF / IRES / IRAP.

Anche in questo caso non operano i limiti visti sopra.

Cessione credito d’imposta a terzi

L’art. 122, DL n. 34/2020 prevede che i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta elencati al comma 2 possono optare, nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.

In generale, tra i crediti cedibili a terzi sono ricompresi i bonus sopra esaminati per fronteggiare l’emergenza COVID-19.

Il cessionario utilizza il credito ceduto anche in compensazione nel mod. F24 ed è usufruito con le stesse modalità previste per il cedente. Inoltre, la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Anche qui, come visto sopra, non operano i limiti per l’utilizzo in compensazione dei crediti e quello previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.

Intervento INAIL per favorire misure contrasto COVID-19

Infine, con l’obiettivo di favorire l’attuazione di quanto previsto dal “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, l’INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali.

Questi interventi straordinari sono promossi attraverso l’acquisto di:

  • apparecchiature / attrezzature per isolamento / distanziamento dei lavoratori (anche rispetto agli utenti esterni / addetti di aziende terze) compresi i relativi costi di installazione;
  • dispositivi elettronici / sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • sistemi / strumenti di controllo dell’accesso nei luoghi di lavoro / DPI.

L’importo massimo concedibile dipende dal numero di dipendenti. Più precisamente è pari a € 15.000 per le imprese con un massimo di 9 dipendenti; € 50.000 per le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50; € 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.

Va sottolineato che i contributi in esame sono erogati mediante procedura automatica (ex art. 4, D.Lgs. n. 123/98) e che sono incompatibili con altri benefici, anche fiscali, relativi ai medesimi costi ammissibili.

 

Fonte: seac.it