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Assunzioni agevolate: incentivo all’occupazione giovanile stabile

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017), per quanto riguarda le assunzioni agevolate, ha introdotto un incentivo all’occupazione giovanile stabile.

L’incentivo consiste in una riduzione dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro privati con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Assunzioni agevolate giovani, quali condizioni

Le condizioni per usufruire dell’incentivo all’occupazione giovanile stabile sono due:

  • i soggetti devono avere meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019 (attualmente dal 2021)
  • i soggetti non devono aver avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato

Nel caso in cui il precedente datore ha usufruito dell’agevolazione relativa all’assunzione di un determinato lavoratore per un periodo inferiore a 36 mesi, un altro datore può usufruire dello sgravio per il periodo restante.

Il nuovo datore di lavoro, in quest’ipotesi, può usufruire dell’incentivo nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del medesimo lavoratore, indipendentemente dall’età anagrafica di quest’ultimo al momento della nuova assunzione.

Proroga riduzione contributiva 2020

Come visto sopra, l’incentivo all’occupazione giovanile stabile in forma di sgravio contributivo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018.

Con riferimento all’assunzione di soggetti fino a 35 anni di età, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha prorogato la riduzione contributiva anche per gli anni 2019 e 2020.

Assunzioni agevolate: incentivo occupazione giovanile

La riduzione contributiva per il rapporto di lavoro è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore, con esclusione dei premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria.

Se invece il datore di lavoro assume giovani che hanno svolto presso di lui periodi di apprendistato o di alternanza di scuola-lavoro, la riduzione è pari al 100% dei contributi previdenziali.

Nel caso dell’alternanza scuola-lavoro, le condizioni sono che gli studenti siano assunti entro 6 mesi dalla conclusione degli studi e che abbiano svolto presso il datore di lavoro almeno il 30% delle ore previste.

Infine, indipendentemente dal valore percentuale della riduzione, questa è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi. La misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua.

Quando si applica l’agevolazione

La riduzione contributiva si applica:

  • ai casi di trasformazione di un contatto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato;
  • ai casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione;

La riduzione, invece, non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Incentivo per assunzioni giovani diplomati

L’articolo 49-bis del DL n. 34/2019 introduce un incentivo che riguarda le imprese e i giovani diplomati in istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale.

L’incentivo è in favore delle imprese che dispongono erogazioni liberali per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di suddette istituzioni e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati di queste.