20 Ott Covid-19: isolamento, quarantena e malattia
Con la circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020, il Ministero della Salute ha fornito indicazioni sulla durata e il termine di isolamento, quarantena e malattia da COVID-19.
Che differenza c’è tra isolamento e quarantena?
L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
Con “quarantena”, invece, facciamo riferimento alla restrizione dei movimenti di persone sane che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
Covid-19 isolamento per positivi, asintomatici e positivi a lungo termine
Nella stessa circolare, il Ministero ha anche chiarito la differenza tra positivi sintomatici, positivi asintomatici e positivi a lungo termine.
Per ogni caso, viene poi specificato il relativo periodo di isolamento previsto sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020.
I casi positivi asintomatici sono i soggetti asintomatici risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 che possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
I casi positivi sintomatici sono quei soggetti che, risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi. Il periodo di isolamento deve essere accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
I casi positivi a lungo termine che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.
Covid-19, quarantena per contatti stretti asintomatici
La circolare, inoltre, chiarisce che i contatti stretti asintomatici, confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso.
C’è anche la possibilità di osservare un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
Malattia, cosa devono fare i datori di lavori
L’INPS, con messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, specifica che i datori di lavoro sono attualmente tenuti a considerare quale “malattia” – e quindi a remunerare in quanto tale – solo l’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa.
In questo senso, lo svolgimento al proprio domicilio di attività mediante ricorso allo smart working, al telelavoro o ad altre forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio non viene considerato malattia.
L’Inps afferma, in generale, che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della malattia.
In questo specifico caso, infatti, la tutela spetta soltanto quando il lavoratore si trova in malattia accertata da Covid-19 e in tal caso è necessario un certificato telematico redatto dal medico curante, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.