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Sanzioni scontrino elettronico: Legge di Bilancio 2021

In questo articolo analizziamo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 alla normativa di riferimento per chi omette l’invio dei dati dei corrispettivi telematici o li trasmette in ritardo.

Cosa succede a chi omette l’invio dei dati dei corrispettivi telematici o li trasmette in ritardo?

Le sanzioni relative ai corrispettivi telematici, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati sono disciplinate dal comma 6 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015.

La Legge di Bilancio 2021 tuttavia ha apportato modifiche e implementazioni al regime sanzionatorio.

Legge di Bilancio 2021, modifiche scontrino elettronico

In ambito di scontrini elettronici, l’art. 1, comma 1109-1115, Legge di Bilancio 2021, ha modificato e implementato il regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del Registratore Telematico e dei connessi adempimenti di memorizzazione/invio telematico dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Memorizzazione elettronica non oltre ultimazione operazione

In primo luogo, la Legge di Bilancio 2021 ha precisato che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento commerciale o fattura è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.

Sanzioni tributarie corrispettivi telematici

In materia di sanzioni tributarie, la Legge di Bilancio ha stabilito che se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.

La suddetta sanzione, inoltre, vale anche nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

Sanzioni in materia di violazioni di imposte dirette e di IVA

La Legge di Bilancio 2021, in materia di violazioni di imposte dirette e di IVA, ha previsto che se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, all’omessa o tardiva trasmissione ovvero alla trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione.

Nel caso in cui gli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica (Registratore telematico) non siano stati installati, invece, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.

Maggiore è la sanzione prevista nella circostanza di manomissione/alterazione strumenti di trasmissione telematica, per la quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.

Ravvedimento operoso scontrino elettronico

In materia di ravvedimento operoso, vale a dire la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale, la Legge di Bilancio ha disposto che, quando la violazione è già stata constatata, non è consentito ravvedere la sanzione (riduzione ad un 1/5) disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti.