Acquisto beni strumentali, incentivi fiscali 2021

Gli incentivi fiscali per l’acquisto di beni strumentali spettano sotto forma di credito di imposta, riconosciuto in percentuali rispetto al costo dei beni strumentali. Questo avviene già dal 2020.

L’articolo 1, commi 1051–1063, della Legge di Bilancio 2021, tuttavia, introduce una disciplina innovata del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022.

In questa disciplina innovata, inoltre, sono incluse le prenotazioni al 31.12.2022 con effettuazione degli investimenti entro il 30.06.2023.

Le principali novità sul credito d’imposta per beni strumentali 2021, comunque, sono:

  • potenziamento delle aliquote agevolative e aumento dei massimali di spesa ammissibili;
  • ampliamento dell’ambito applicativo e accelerazione della fruizione dal periodo di entrata in funzione o interconnessione.
  • accorciamento del periodo di fruizione a 3 quote annuali di pari importo e ulteriore riduzione a compensazione in unica soluzione nel caso di investimenti in beni ordinari per soggetti con ricavi o compensi inferiori a euro 5 milioni (nel periodo 16.11.2020-31.12.2021);

Credito d’imposta beni strumentali 2021

Vediamo ora il credito riferito agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.06.2022 in caso di ordine accettato e acconto pagato almeno del 20%.

Beni strumentali materiali o immateriali generici

Le aliquote per i beni materiali o immateriali strumentali generici si calcolano nella misura del 10% del costo del bene e 15% per acquisti relativi allo smart working.

I tetti di spesa complessivi per gli investimenti in beni strumentali sono di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione di euro per beni immateriali.

Ricordiamo che le percentuali previste per il 2021 sono più alte e di maggior favore rispetto a quelle previste 2022, anno in cui le aliquote si ridurranno.

Beni materiali 4.0

Lo stesso vale per il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0, che nel 2021 spetta nella misura del:

  • 50% fino a 2,5 milioni di euro
  • 30% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro
  • 10% oltre 10 fino a 20 milioni di euro

Beni immateriali 4.0

Per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali 4.0, invece, l’aliquota è del 20% con un tetto di spesa complessivo fino a 1 milione di euro sia nel 2021 che nel 2022.

Fruizione credito d’imposta acquisto beni strumentali

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione in F24 dall’anno stesso di entrata in funzione dei beni.

Come detto all’inizio, la fruizione del credito avverrà in 3 quote annuali di pari importo oppure in un’unica quota per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a € 5 milioni.

Come beneficiare del credito d’imposta

Per beneficiare del credito di imposta la fattura dovrà riportare un’apposita dicitura che faccia riferimento alla normativa di riferimento.

Si precisa che la dicitura potrà anche essere integrata manualmente in modo indelebile nel caso la fattura sia già stata emessa.

Dicitura fattura acquisto beni strumentali

Quale dicitura inserire? Dipende dal periodo di investimento e dal tipo di bene strumentale acquistato.

In riferimento ai beni acquistati nel periodo dall’01.01.2020 – 15.11.2020 la dicitura dovrà essere:

  • Beni Materiali Strumentali Nuovi, di cui al comma 188, dell’Art.1, L. 160/2019
  • Beni Materiali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 189, dell’Art.1, L. 160/2019
  • Beni Immateriali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 190, dell’Art.1, L.160/2019

Per quanto riguarda, invece, i beni acquistati nel periodo dall’16.11.2020 – 30.06.2022

  • Beni Materiali Strumentali Nuovi, di cui ai commi 1054 e 1055, dell’Art.1, L. 178/2020
  • Beni Materiali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui ai commi 1056 e 1057, dell’Art.1, L. 178/2020
  • Benni Immateriali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 1058, dell’Art.1, L. 178/2020