16 Mar Covid, lavoro agile e congedo per genitori con figli under 16
L’articolo 2 Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 ripropone la possibilità per i genitori di figli under 16 di svolgere la prestazione in modalità agile o di accedere, alternativamente, a nuovi congedi parentali, qualora i figli minori siano in didattica a distanza, in quarantena ovvero abbiano contratto il virus COVID-19.
La norma è in vigore dal 13 marzo 2021 e produrrà i suoi effetti sino al 30 giugno 2021, salvo successive proroghe.
Covid, smart working con figli in DAD, positivi o in quarantena
Il comma 1, articolo 2 del DL n. 30/2021 prevede la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i genitori di figli conviventi con età inferiore a 16 anni.
Il periodo per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, che può essere esercitato solamente da un genitore alla volta, deve corrispondere in tutto o in parte alla durata
- della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
- dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio,
- della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Inoltre, fino al 30 aprile 2021, data attualmente fissata per il termine dello stato di emergenza, il lavoro agile (smart working) è attivabile con la procedura semplificata.
Congedo parentale per figli in DAD, positivi o in quarantena
I genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi con età inferiore a 14 anni posso avere diritto ad un congedo parentale. Il congedo è previsto solo nelle ipotesi in cui il lavoratore non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
Il periodo del congedo parentale, che può essere esercitato soltanto da un genitore alla volta, deve corrispondere in tutto o in parte alla durata:
- della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
- dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio,
- della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il congedo parentale in parola è indennizzato dall’INPS, nella misura del 50% della retribuzione media globale giornaliera calcolata come previsto dall’art. 23 del D.Lgs n. 151/2001, ad esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.
Gli eventuali periodi di congedo parentale richiesti decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 30/2021), limitatamente ai periodi coincidenti con gli eventi visti sopra, possono essere convertiti – su richiesta del lavoratore – nel congedo specificatamente previsto a tutela di tali periodi dall’articolo 2, comma 2 del DL n. 30/2021, e con diritto all’indennità in relazione allo stesso prevista, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Congedo parentale per figli tra 14 e 16 anni
Qualora non vi sia la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, i genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi con età compresa tra 14 e 16 anni, hanno diritto – sempre uno per volta – ad astenersi dal lavoro, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata
- della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
- dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio,
- della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.
In questo caso, per il periodo di astensione, il lavoratore non ha diritto a indennità o a retribuzione, né al riconoscimento di contribuzione figurativa, ma vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Congedo in presenza di figli in situazione di gravità
Il diritto al congedo parentale, indennizzato al 50%, è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Legge n. 104/1992, purché
- iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, ovvero
- ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Bonus baby-sitting e centri educativi o altri servizi
Il comma 6, articolo 2 del DL n. 30/2021 dispone, a favore dei lavoratori
- iscritti alla Gestione Separata INPS,
- autonomi (anche se non iscritti all’INPS, previa comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari),
- dei comparti della Pubblica Sicurezza, della Difesa e del Soccorso Pubblico impegnati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
- dipendenti del Sistema Sanitario (pubblico e privato accreditato) in qualità di medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori socio-sanitari, che abbiano uno o più figli conviventi minori di 14 anni,
la corresponsione di un bonus da utilizzare a scelta per l’acquisito di servizi di baby-sitting oppure per l’iscrizione a centri estivi, a servizi integrativi per l’infanzia ex art. 2, D.Lgs n. 65/2017, servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa o ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Bonus baby-sitting
Qualora il lavoratore opti per l’acquisto di servizi di baby-sitting, come già nelle precedenti occasioni, il buono verrà corrisposto, nella misura massima di 100 euro a settimana, mediante il libretto famiglia di cui all’art. 54-bis del DL n. 50/2017 e per prestazioni che attengano alle casistiche che danno diritto al lavoro agile viste in precedenza, quindi per prestazioni che consentano l’accudimento dei figli per i periodi
- di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
- di infezione da SARS COVID-19 del figlio,
- di quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Bonus centri estivi o altri servizi
Qualora, invece, il lavoratore scelga il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o agli altri servizi sopra menzionati, l’importo del bonus, sempre nella misura massima di 100 euro settimanali, è erogato direttamente al richiedente.
Infine, il bonus spettante ai lavoratori sopra elencati può essere fruito solo se l’altro genitore non accede al congedo parentale sopra descritto e, comunque, si intende alternativo alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, articolo 2 del DL n. 30/2021, quindi è alternativo anche allo svolgimento della prestazione in modalità agile.
La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido nella versione riformulata dalla Legge n. 160/2019 (cfr. Aggiornamento AP n. 001/2020).
Le tutele sono una alternativa all’altra
Il comma 7, articolo 2 del DL n. 30/2021 prevede esplicitamente che le tutele offerte dalla medesima norma siano tra loro alternative.
L’unica eccezione a tale regola è rappresentata dalla possibilità che uno dei due lavoratori sia genitore di altri figli minori di 14 anni, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.
Come accedere ai congedi parentali e al bonus
L’accesso al congedo parentale e al bonus previsto dall’articolo 2 del DL n. 30/2021 è soggetto a specifica istanza da presentare all’INPS, secondo le modalità e nei limiti delle risorse previsti dall’Istituto di Previdenza.
In questo senso, gli interessati devono aspettare le necessarie indicazioni operative da parte dell’INPS per l’inoltro delle domande di accesso ai congedi e di erogazione del bonus.
Fonte: SEAC