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Decreto Sostegni, raddoppio esenzione fringe benefits 2021

Nel 2021 il limite di esenzione dei fringe benefits, riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione, raddoppia e passa da 258,23 € ad 516,46 €, come nel 2020.

Il Decreto Sostegni, dunque, ha aumentato anche per il 2021 il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Fringe benefits 2021 Gazzetta Ufficiale

La conversione del DL n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) – Legge n. 69 del 21 maggio 2021 – è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021.

In materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, il nuovo articolo 6-quinquies dispone la proroga, anche per il periodo d’imposta 2021, del raddoppio del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Il limite di esenzione di 258,23 €, fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR e applicato relativamente ai c.d. fringe benefits, passa dunque a 516,46 € anche per il 2021.

A titolo di esempio, sono considerati fringe benefits e, dunque, sono soggetti al limite di esenzione di euro 516,46 per il 2021:

  • i buoni acquisto e i buoni carburante
  • i generi in natura prodotti dall’azienda
  • l’auto ad uso promiscuo (puoi approfondire qui)
  • l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato
  • i prestiti aziendali
  • l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali
  • polizze assicurative extra professionali, ecc.

Cosa fare se il fringe benefit supera il limite?

Nel caso in cui il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione di 516,46 €, i beni ceduti o i servizi prestati dall’azienda al lavoratore concorrono interamente a formare il reddito imponibile.

Per cui, In sede di tassazione del reddito di lavoro dipendente, il sostituto d’imposta dovrà applicare la ritenuta nel periodo di paga in cui viene superata la soglia di esenzione.

Qualora risultasse chiaro che, tenuto conto dell’intero periodo d’imposta, il valore sarà complessivamente superiore alla soglia di esenzione, il datore di lavoro dovrà effettuare la ritenuta già dal primo periodo di paga.

Raddoppio fringe benefit, effetti per datori di lavoro

Il fatto che il limite raddoppi nel corso dell’anno e valga per tutto il 2021 produce inevitabilmente effetti sull’operato dei datori di lavoro o dei sostituti d’imposta. Vediamoli insieme.

Lavoratori in forza

Per i lavoratori in forza, il limite di esenzione deve essere adeguato tempestivamente e, laddove ciò risulti necessario in conseguenza del valore complessivo del fringe benefit riconosciuto, la maggiore imposta trattenuta deve essere restituita.

Lavoratori cessati

Per quanto riguarda i lavoratori cessati prima dell’entrata in vigore della Legge (22 maggio 2021) nei confronti dei quali è stato applicato il limite di esenzione di euro 258,23 per i fringe benefits, invece, si ritiene opportuno specificare tale circostanza sotto forma di annotazione libera nella Certificazione Unica che verrà loro rilasciata.

In questo modo, se il valore complessivo del fringe benefit non supera la nuova soglia di euro 516,46, la maggior imposta trattenuta e versata possa essere restituita al lavoratore dal nuovo datore di lavoro/sostituto d’imposta che effettua il conguaglio unico ovvero in sede di dichiarazione dei redditi.