Assegno temporaneo figli minori: cosa prevede e come richiederlo

Il Decreto Legge n. 79/2021 in vigore dal 9 giugno 2021 stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021 venga riconosciuto un assegno temporaneo a quei nuclei familiari non aventi diritto all’assegno stabilito all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo  1988,  n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n.153.

I REQUISITI PER FARE DOMANDA

È possibile fare richiesta di tale sostegno se si possiedono i seguenti requisiti:

  • Il richiedente deve essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea o suo familiare, titolare del diritto di  soggiorno  o  del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione  europea  in  possesso  del  permesso  di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  o  del  permesso  di soggiorno per  motivi  di  lavoro  o  di  ricerca  di  durata  almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta  sul  reddito  in Italia;
  • essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli  a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due  anni,  anche  non continuativi, ovvero essere titolare di  un  contratto  di  lavoro  a tempo  indeterminato  o  a  tempo  determinato   di   durata   almeno
  • semestrale;
  • Dal punto di vista economico, il nucleo familiare del richiedente deve essere  in  possesso  di  un  indicatore  della situazione  economica  equivalente  (ISEE)  di  cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, 159,  in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7  del  medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

I TERMINI DELLA DOMANDA

Tale assegno sarà erogato su base mensile.

È possibile fare domanda dal  1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021: la presentazione della domanda deve avvenire da parte del genitore che ne richiede l’accesso, solo una volta per ogni figlio secondo una delle seguenti modalità:

  • Il portale web attraverso lo SPID
  • Il Contact Center Integrato
  • Gli istituti di patronato

È prevista l’erogazione di arretrati, a partire dal mese di luglio, qualora si faccia domanda entro il 30 settembre 2021. Le domande inoltrate successivamente non prevedono il rimborso, ma l’erogazione dal mese di presentazione della domanda stessa.

 

I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO TEMPORANEO

L’allegato 1 del DL n.79/2021 definisce l’importo spettante a ciascun nucleo familiare sulla base del numero dei figli minorenni a carico e in base alle soglie ISEE sotto specificate.

  • ISEE fino a 7000 euro: 167,5 euro per figlio, per un massimo di due figli. Invece, 217,8 euro per figlio per nuclei aventi almeno 3 figli minori.
  • ISEE compreso tra 7000 e 14.900: gli importi si riducono linearmente seguendo l’allegato 1 del DL n.79/2021.
  • ISEE compreso tra 14.900 e 15.000: 83,8 euro per figlio, per un massimo di due figli. 108,9 per nuclei aventi almeno 3 figli minori.
  • ISEE compreso tra 15.000 e 39.900: gli importi si riducono linearmente seguendo l’allegato 1 del DL n.79/2021.
  • ISEE compreso tra 39.900 e 50.000: 30 euro per figlio, per un massimo di due figli. Invece, 40 euro per figlio per nuclei aventi almeno 3 mesi minori.

Le famiglie che hanno un ISEE superiore a 50.000 non sono aventi diritto.

Qualora si abbia un figlio minore disabile gli importanti di categoria di appartenenza ISEE elencati nell’allegato 1 subiscono una maggiorazione di 50 euro.