Contributo pubblicità e sponsorizzazione a leghe e società sportive

Il DM del 30/12/2020, pubblicato in Gazzetta il 17/11/2021, definisce il regolamento e le modalità per la concessione del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari e sponsorizzazioni in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Contributo per pubblicità leghe e squadre sportive

Nello specifico, il contributo è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di

  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche
  • società sportive professionistiche
  • società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Sono riconosciute, ai fini del contributo, le spese effettuate e che risultino da apposita attestazione rilasciata da:

  • presidente del collegio sindacale dell’ente richiedente
  • un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali
  • un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
  • un professionista iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Concessione credito imposta sponsorizzazioni sportive

Dunque, secondo le modalità e le tempistiche che saranno rese note sul sito del Dipartimento per lo sport, sarà possibile richiedere la detrazione del 50% a valere sulle spese sostenute nell’anno 2021.

A questo proposito, ricordiamo che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, il termine ultimo per la presentazione delle domande relative all’annualità 2020 era il primo aprile 2021.

Domanda contributo pubblicità sportiva

Nel dettaglio, la domanda deve contenere:

  • gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l’investimento;
  • gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto l’investimento;
  • l’ammontare dell’investimento realizzato, di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
  • la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell’investimento;
  • l’oggetto della campagna pubblicitaria;
  • l’attestazione delle spese sostenute;
  • l’ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati;
  • la certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonché l’appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paraolimpiche;
  • per le società e le associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
  • la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell’investimento, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

In seguito, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione, provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito d’imposta.

Come funziona credito d’imposta sportivo

In ogni caso, il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari, esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

Decreto contributo per pubblicità sport

Il decreto entrerà in vigore il 2 dicembre 2021.