Nuovo Decreto antifrode: tutto ciò che c’è da sapere

Il Governo è intervenuto con c.d. Decreto antifrode e successivamente con la legge di bilancio 2022, con il Decreto Sostegni-Ter, per frenare le speculazioni e gli abusi in materia di crediti d’imposta dai bonus edilizi.

La direzione è quella di responsabilizzare maggiormente i tecnici per evitare facili connivenze che favoriscano gli abusi.

Cosa è stato modificato?

Il Governo, mediante il nuovo Decreto antifrode, impone misure urgenti per il contrasto alle speculazioni in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Le modifiche alle norme in vigore hanno lo scopo ultimo di fare ripartire il mercato dei crediti con maggiori sicurezze e quello far sparire il mercato secondario che era nato con le cessazioni multiple dei crediti maturati.

Quali sono le sanzioni?

La norma prevede che al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, sia aggiunto un nuovo comma 13-bis.1 a norma del quale:

“Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.”

Non è tutto sul Decreto antifrode!

La norma al vaglio del governo prevede anche che il precedente testo del comma 14 del menzionato art. 119:

“la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata“.

sia sostituita con:

“I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.

In quel caso i tecnici necessiteranno di una polizza per ciascun intervento asseverato peraltro munita di un massimale pari all’importo oggetto degli interventi attestati.