buoni benzina non concorrono al reddito

Buoni carburante non imponibili: come funziona

Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.

Lo stabilisce l’art. 2, c. 1, D.L. 21/2022 ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Bonus carburante: le caratteristiche

Il “bonus carburante” è quindi riconosciuto:

  • temporaneamente, per il solo 2022;
  • in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburante;
  • nel limite dell’importo di valore di tali buoni pari a 200 euro per lavoratore.

A chi spettano i buoni carburante

La prima cosa da sottolineare è il riferimento alle aziende private, con la conseguenza di dover escludere:

  • i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
  • i dipendenti degli studi professionali

Imponibilità valore beni ceduti e servizi prestati, le regole

La disposizione va coordinata con quella presente “a regime” nel TUIR (art. 51, c. 3) secondo la quale “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23 se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.

Imponibilità benefit 2022: bonus benzina ed erogazioni generali

In relazione al rapporto tra le due disposizioni, si ritiene che il lavoratore dipendente, limitatamente all’anno 2022, goda di due plafond:

  • l’uno di 200 euro per i buoni carburante
  • l’altro di 258,23 euro per la generalità delle erogazioni