31 Mar Nuove agevolazioni per il contenimento dei costi energetici
In seguito al recente DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Crisi Ucraina” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21/03/2022) sono state introdotte nuove agevolazioni finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.
1. Credito d’Imposta Aumento Elettricità
Alle imprese non “energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un beneficio sotto forma di credito d’imposta pari a 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Chi sono i soggetti beneficiari?
Potranno accedere alle agevolazioni le imprese:
- diverse da quelle energivore, per le quali invece è prevista uno specifico aiuto riconosciuto dal DL n. 17/2022 “Decreto Energia”).
- dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.
- i cui costi, per kW/h della componente energia elettrica e calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.
Cosa è previsto con queste agevolazioni?
Ecco elencate le principali caratteristiche del credito d’imposta:
- utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022;
- non soggetto ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.
Cedibilità del credito
Il credito d’imposta analizzato è inoltre cedibile ad altri soggetti, ma non è possibile effettuare cessioni parziali.
Inoltre, per effettuare la cessazione è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).
Dopo la prima cessione ad un qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di due ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
2. Credito d’Imposta Aumento Gas Naturale
Alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2022.
Per ottenere il bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
Chi sono i soggetti beneficiari?
Possono beneficiare del bonus le imprese diverse da quelle “a forte consumo di gas naturale”, di cui all’art. 5, DL n. 17/2022 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia” – Informativa SEAC 14.3.2022, n. 83).
Cosa è previsto con queste agevolazioni?
Il bonus presenta determinate caratteristiche:
- utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022;
- non è soggetto ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; O non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.
Cedibilità del credito
Valgono le stesse regole indicate in “Cedibilità del credito” al Capitolo1.
3. Incremento Bonus imprese energivore o a forte consumo di gas
Gli artt. 4 e 5, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, riconoscono due specifici crediti d’imposta:
- pari al 20% delle spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022 a favore delle imprese energivore;
- pari al 15% delle spese per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.
Ora, il Decreto in esame ha innalzato tali percentuali rispettivamente al 25% e al 20%.
4. Rateizzazione bollette forniture energetiche
Alle imprese sarà data la possibilità di rateizzare fino a 24 rate mensili quanto dovuto per i consumi energetici di maggio e giugno 2022.
Accedono al bonus solo le imprese clienti finali di energia elettrica e di gas naturale aventi sede in Italia.
La rateizzazione va richiesta al soggetto fornitore dell’energia elettrica o del gas naturale.
5. Cessione Bonus imprese energivore o a forte consumo di gas
L’art. 15, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter” (Informativa SEAC 3.2.2022, n. 35) riconosce alle imprese energivore un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto della componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Inoltre, artt. 4 e 5 DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, prevedono, a favore delle imprese energivore o a forte consumo di gas naturale, il riconoscimento di un credito d’imposta rispettivamente pari:
- 20% (ora aumentato al 25%, come sopra evidenziato) delle spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022;
- 15% (ora aumentato al 20%, come sopra evidenziato) delle spese per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.
Ora, il Decreto in esame stabilisce espressamente che tali crediti:
- devono essere utilizzati entro il 31.12.2022;
- non possono essere ceduti parzialmente;
- sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.
Anche in questi casi è necessario, al fine della cessazione del credito, richiedere il visto di conformità.
6. Aumento deduzione forfetaria autotrasportatori 2022
Per sostenere il settore dell’autotrasporto a causa dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, è ulteriormente aumentata la spesa ex art. 1, comma 150, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) finalizzata all’aumento della specifica deduzione forfetaria delle spese non documentate.
7. Esenzione IMU
Per il 2022 è riconosciuto un contributo a favore delle imprese del settore turistico, pari al 50% della seconda rata IMU 2021.
Chi sono i soggetti beneficiari?
Potranno richiedere l’esenzione:
- imprese turistico-ricettive;
- imprese esercenti attività agrituristica;
- imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- imprese del comparto fieristico e congressuale;
- complessi termali;
- parchi tematici;
- parchi acquatici o faunistici
Il beneficio si riferisce agli immobili di categoria D/2 (alberghi, pensioni, villaggi turistici ecc.) presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che:
- i proprietari di tali immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- tali attività abbiano subìto una diminuzione del fatturato o corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre 2019.
Cosa è previsto con queste agevolazioni?
Principali caratteristiche dell’esenzione IMU:
- utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
- non è soggetto ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi o componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Come richiedere l’esenzione IMU?
I soggetti identificati precedentemente devono presentare un’apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni o limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della citata Comunicazione UE.