Sanzioni POS: presto l’entrata in vigore

È stata anticipata, al 30.06.2022, l’entrata in vigore delle sanzioni POS, ovvero l’obbligo di attivazione del POS per determinati pagamenti.

Nel 2014 era stato introdotto l’obbligo di attivazione del POS per i pagamenti di:

  • beni
  • servizi
  • prestazioni professionali

L’iter legislativo era stato bloccato da continui rinvii e sovrapposizioni di norme; ora, dopo 10 anni dall’emanazione del Decreto originario (2012) scatteranno le sanzioni applicabili a:

  • commercianti
  • lavoratori autonomi
  • imprese

Coloro che si rifiuteranno di accettare i pagamenti elettronici rischieranno una sanzione dalla somma di un minimo di 30€ e variabile in base al valore della transazione rifiutata.

I diversi step prima dell’anticipazione della sanzione

Sono diversi anni che si parla dell’obbligo di attivazione del POS e dell’entrata in vigore delle sanzioni per chi si rifiuta di accettare i pagamenti elettronici.

All’interno del Decreto Crescita 2.0 è stata introdotta una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento:

  • Nell’art.15 di dispone l’obbligo per i commercianti e gli studi professionali di accettare pagamenti anche attraverso carte di credito, di debito o altri strumenti elettronici
  • Con il MISE (Decreto 24.01.2014) si prevedeva l’esclusione all’obbligo solo in caso di oggettiva impossibilità tecnica
  • Nell’art. 9, comma 15-bis, DL n. 150/2013, la decorrenza dell’attivazione obbligatoria del POS era stata spostata al 30.06.2014
  • Nell’19-ter, DL n. 152/2021, c.d. “Decreto PNRR” erano indicati i soggetti dell’obbligo e la data di irrogazione della sanzione a partire dal 01.01.2023

Ora però, con il Decreto PNRR si è modificata la data dell’entrata in vigore del regime sanzionatorio, anticipata al 30.06.2022.

Le ragioni che hanno portato a questa scelta sono collegate all’attuazione di una specifica misura contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La sanzione

La sanzione applicabile per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile:

  • € 30 (quota fissa)
  • 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile)

La già menzionata sanzione è irrogata a prescindere dall’importo della transazione rifiutata. In altre parole, è sanzionabile anche il soggetto che nega al cliente la possibilità di pagare tramite uno strumento di pagamento elettronico un importo irrisorio.

L’ambito normativo di riferimento del regime sanzionatorio in esame non è quello tributario: i soggetti preposti all’accertamento della violazione sono gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria; la gestione della procedura sanzionatoria (rapporto delle violazioni riscontrate) è attribuita al Prefetto territorialmente competente.

Importante

È prevista (art. 22, comma 5, DL n. 124/2019, richiamando il comma 1-ter del medesimo articolo) anche la trasmissione giornaliera all’Agenzia delle Entrate delle informazioni relative:

  • all’importo complessivo delle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico;
  • ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico; esclusivamente per gli strumenti di pagamento elettronico evoluti e per i dispositivi direttamente connessi al Registratore Telematico (RT).

Queste indicazioni sono state aggiunge con ulteriori strumenti utili per la lotta all’evasione.