COVID-19 – Per viaggi e vacanze rimborso, pacchetto sostitutivo o voucher

L’art.88-bis, del D.L.n.18/2020, inserito in sede di conversione in L.n.27/2020, si occupa di gestire i diversi rimborsi del turista (titoli di viaggio, soggiorni, pacchetti turistici), prevedendo varie forme di risarcimento (dal pacchetto sostitutivo al rimborso secco ovvero ai voucher). Vediamolo insieme.

L’art.88-bis, commi da 1 a 4, introdotto dal Senato, ed inserito in sede di conversione in L.n.27/2020, si occupa del rimborso dei titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.

Al verificarsi di determinate circostanze connesse all’emergenza epidemiologica con riferimento a diverse tipologie di contratti di trasporto, di soggiorno e di pacchetto turistico, l’art. 88-bis prevede l’applicazione della disciplina in materia di impossibilità totale della prestazione recata dall’art. 1463 del codice civile.

Impossibilità totale

L’Art. 1463 del codice civile prevede che, nei casi di sopravvenuta impossibilità, la parte liberata non può chiedere controprestazione e deve restituire quanto già ricevuto.

In questo caso, le circostanze elencate dall’art. 88-bis e connesse all’emergenza epidemiologica riguardano i casi di:

  • quarantena
  • permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
  • ricovero
  • divieto di allontanamento
  • impossibilità a raggiungere destinazioni all’estero

Cosa viene rimborsato?

Il dettato normativo introdotto dal Senato fa riferimento ai biglietti aerei, ferroviarii, marittimi, nelle acque interne o terrestre, nonché ai contratti di soggiorno, ai contratti di pacchetto turistico.

In particolare, si tratta – comma 1, dell’art.88-bis – di:

  • contratti – da eseguirsi nel periodo di quarantena o permanenza domiciliare o ricovero – stipulati dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta una delle misure viste sopra: quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria, ricovero, divieto di allontanamento;
  • contratti stipulati dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza arrivo nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai D.P.C.M. adottati in attuazione della normativa d’urgenza, da eseguirsi nei periodi di efficacia di tali decreti;
  • contratti sottoscritti da soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti;
  • contratti sottoscritti dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della emergenza epidemiologica in atto.

Come chiedere il rimborso

Documentazione a supporto

Il comma 2, dell’art.88-bis in esame, si occupa della documentazione che deve essere predisposta e comunicata a supporto della richiesta di rimborso.

Il soggetto interessato deve comunicare il ricorrere di una delle situazioni sopra elencate allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico.

Nel caso della partecipazione a manifestazioni, iniziative o eventi, anche la documentazione che attesti la partecipazione programmata.

Entro quando chiedere il rimborso

Il termine temporale per effettuare la comunicazione è di 30 giorni, che decorre diversamente a seconda delle circostanze:

  • dalla cessazione delle situazioni e delle circostanze in cui sono state applicate misure come quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria, ricovero, divieto di allontanamento
  • dall’annullamento o sospensione o rinvio del concorso, della procedura selettiva o degli altri eventi di cui alla lettera;
  • dalla data prevista per la partenza nei casi di viaggi o soggiorni con destinazione estera dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo

Modalità di rimborso

Il comma 3 dell’art.88-bis riguarda le modalità di rimborso.

Entro 30 giorni – prima l’art.28 del D.L.n. 9/2020 prevedeva 15 giorni – dalla comunicazione dell’interessato, il vettore o la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dalla data di emissione.

Rimborso pacchetti turistici

Le modalità di esercizio del diritto di recesso dai contratti relativi ai pacchetti turistici stipulati con strutture ricettive e organizzatori di pacchetti turistici sono stabilite dai commi 5-7 e 9 dell’art.88-bis.

Strutture ricettive che hanno sospeso l’attività

Strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In tal caso, esse possono, in alternativa:

  • offrire all’acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo;
  • procedere al rimborso del prezzo;
  • emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Soggetto impossibilitato

Consente ai soggetti individuati dal comma 1 – che abbiamo visto sopra – l’esercizio del diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico.

Si ha il diritto di recedere dal contratto se questo era da eseguirsi nei periodi in cui erano in vigore le misure, quindi nei periodi di ricovero, di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva oppure durante l’emergenza COVID-19 nelle aree interessate dal contagio o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale.

In tali casi, l’organizzatore può:

  • offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, o inferiore con restituzione della differenza di prezzo;
  • procedere al rimborso;
  • emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

Per espressa previsione del comma in esame, la predetta disposizione deroga all’art. 41, comma 6, del D.lgs. 79/2011, in forza del quale l’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti oppure rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso.

Vietato andare all’estero

Consente agli organizzatori di pacchetti turistici l’esercizio del diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico stipulati con i soggetti indicati dal comma 1  aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l’esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri.

Anche in tali casi, l’organizzatore può:

  • offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, o inferiore con restituzione della differenza di prezzo;
  • procedere al rimborso;
  • emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. Anche in questo caso, per espressa previsione del comma in esame, la predetta disposizione deroga all’art. 41, comma 6, del D.Lgs. 79/2011.

Gite scolastiche, viaggi e iniziative di istruzione

L’art.88-bis, comma 8, introdotto dal Senato, integra la disciplina – già contenuta nell’art. 28, comma 9, del D.L.n.9/2020 – sul mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione sospesi prevedendo un rimborso, che può essere effettuato anche mediante un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Come si legge nel Dossier del provvedimento, i termini “viaggi e iniziative di istruzione” hanno un’accezione molto ampia: «Tale dizione include viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, comprese – secondo la nota prot. 278 del 6 marzo 2020 del Ministero dell’istruzione – le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle istituzioni scolastiche».

È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Sono fatti salvi, con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dalle scuole committenti con gli organizzatori aggiudicatari.

Fonte: FiscalFocus