15 Mag Sanificazione ambientale, regole Iva e reverse charge
Come già anticipato qui, nella “Fase 2” e in futuro le aziende devono assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Il recente Decreto “Rilancio” (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ha confermato e ampliato la misura del credito d’imposta per le spese di sanificazione. Nessuna indicazione, invece, è stata prevista ai fini Iva in relazione all’aliquota applicabile, che pertanto resta quella ordinaria del 22%.
A questo punto è interessante valutare se sia corretto applicare il c.d. reverse charge, il regime dell’inversione contabile ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972, nel cui ambito sono ricomprese le prestazioni di pulizia relative agli edifici.
Da un lato, il legame tra le operazioni di sanificazione e gli edifici è incontestabile: l’ambiente di lavoro è lo spazio interno all’edificio in cui le persone prestano la propria attività.
Dall’altro lato è necessario comprendere quali siano le operazioni di “pulizia” soggette ad inversione contabile e se in tale nozione possa essere ricompresa la sanificazione.
Reverse charge e attività di pulizia
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 14/E/2015 ha precisato che al fine di individuare le prestazioni in oggetto e allo scopo di evitare incertezze interpretative, occorre fare riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007.
Più precisamente, per individuare le prestazioni di pulizia soggette ad inversione contabile, si deve aver riguardo ai seguenti codici Ateco: 81.21.00 (pulizia generale non specializzata di edifici) e 81.22.02 (altre attività di pulizia specializzata di edifici).
In tale ultimo codice rientrano quelle attività di pulizia effettuate da imprese che dispongono di capacità ed attrezzature particolari. È invece escluso, secondo l’Agenzia, il codice Ateco 81.29.10, riferito alla disinfezione e disinfestazione di edifici.
Queste attività sono definite dall’articolo 1 D.M. n. 274/1997 e sono quindi distinte rispetto alla sanificazione. Per la sanificazione, invece, non risulta attribuito alcun codice Ateco specifico.
Può rientrare o meno nelle attività di pulizia “specializzata”? Oppure sono delle attività del tutto autonome? Vediamo insieme come si definiscono.
Differenza pulizia, disinfezione, sanificazione
Secondo l’articolo 1 D.M. 07.07.1997, n. 274 (attuativo della L. 82/1994) per pulizia, disinfezione , disinfestazione e sanificazione si prevedono le seguenti definizioni:
- Attività di pulizia: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- Attività di disinfezione: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. In particolare i servizi di disinfezione consistono nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica (disinfettanti specifici), o fisica (calore secco, vapore d’acqua, acqua bollente) o meccanica (filtri per trattenere le spore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l’inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni e deve essere sempre preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l’efficacia.
- Attività di disinfestazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie.
- sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.
Sanificazione e reverse charge
Per prima cosa, come scrive Sandro Cerato di EuroConference, dobbiamo notare che la definizione di sanificazione precisa che la stessa può avvenire anche mediante l’attività di pulizia. È indubbio, infatti, che per poter sanificare l’ambiente sia necessaria una preventiva e collegata attività di pulizia.
Si potrebbe quindi individuare una sorta di “assorbimento” dell’attività di sanificazione in quella della pulizia specializzata con conseguente applicabilità dell’inversione contabile.
Inoltre, l’assenza di un codice Ateco specifico per l’attività di sanificazione potrebbe portare alla conclusione che la stessa vada considerata alla stregua delle pulizie specializzate, dunque soggetta a reverse charge.
L’auspicio, in ogni caso, è quello che le prestazioni di sanificazione vengano ricomprese nel novero delle attività soggette a reverse charge, così che venga fornito un ulteriore aiuto alle imprese in materia di imposte dirette, alle quali verrebbe evitato l’esborso finanziario collegato all’applicazione dell’Iva nei modi ordinari.