Responsabilità del datore di lavoro al tempo del coronavirus

In questo articolo proviamo a fare un po’ di chiarezza in merito al dibattito sulle responsabilità civili e penali del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali.

L’art. 42, comma 2, del decreto “Cura Italia” ha anzitutto chiarito che, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici contratte in occasione di lavoro, l’infezione da Coronvirus è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro.

Con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020, l’INAIL chiarisce che dal solo riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

Come precisato dall’INAIL, infatti, la responsabilità del datore di lavoro è limitata ai casi di accertata violazione ad obblighi derivanti dalla legge o da altre disposizioni inerenti l’adozione delle misure di sicurezze per  il contenimento e la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19.

In sostanza il riconoscimento dell’indennizzo per COVID-19 al lavoratore non costituisce di per sé fonte di responsabilità civili o penali per il datore di lavoro, dal momento che queste devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro e la dimostrazione del nesso causale tra attività lavorativa e contrazione della patologia.

Per concludere, sebbene la circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020 chiarisca che il mero riconoscimento dell’indennizzo per COVID-19 al lavoratore non costituisca di per sé fonte di responsabilità civile e/o penale del datore di lavoro, questo rischio non è scongiurato dal momento che la responsabilità potrebbe essere affermata qualora risultasse che il datore abbia omesso di adottare tutte le misure e le cautele volte a prevenire il contagio sui luoghi di lavoro.