07 Lug Bonus vacanze, come funziona per le strutture turistico-ricettive
Nell’ultimo articolo abbiamo visto insieme quanto vale, come chiedere e a chi spetta il bonus vacanze. Ora vediamo il recupero dello sconto per la struttura turistico-ricettiva.
Un provvedimento del 17 giugno 2020 dell’Agenzia delle entrate definisce che il fornitore recupera lo sconto effettuato sotto forma di credito d’imposta.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato, a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dello sconto, in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo oppure potrà essere ceduto a terzi, anche diversi dai propri fornitori, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
La cessione dovrà essere comunicata all’Agenzia attraverso una procedura web dedicata, accedendo alla propria area riservata del sito web delle Entrate.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni, pena lo scarto del modello F24.
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta
Per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è stato istituito il codice tributo “6915”.
Il codice tributo è denominato “BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Come spiega la risoluzione n. 33/E dell’Agenzia delle entrate, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”.
Il codice è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.
Il codice tributo “6915” è operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.