Bonus POS 2020 – Cos’è, chi può richiederlo e come ottenerlo.

Cos’è

Il 1° luglio 2020 è partito il Bonus Pos per gli esercenti attività d’impresa e liberi professionisti che consentono i pagamenti elettronici mediante carte di credito, bancomat e carte prepagate ovvero tramite ulteriori strumenti di pagamento elettronico tracciabile.

Il bonus fiscale consiste nell’ottenimento di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate tramite carte di credito, di debito e strumenti simili.

Chi può richiederlo

Hanno diritto al Bonus Pos 2020 solo gli esercenti attività d’impresa e liberi professionisti i cui ricavi e compensi non siano superiori a 400.000 euro nell’anno precedente.

Come ottenerlo

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento delle spese.

Esso dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo (in questo caso del 2021 per il 2020) e non andrà a cumularsi al reddito stesso e di conseguenza non inciderà sulle tasse relative e dell’IRAP.

Il provvedimento dell’Agenzia del 29 aprile 2020 stabilisce che, per usufruire del bonus fiscale del 30%, «i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali» sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale dell’esercente;
  • il mese e l’anno di addebito;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

I dati, organizzati in file conformi alle specifiche tecniche, dovranno essere trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio Dati (SID) e dovranno essere comunicati entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.