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Superbonus e partite IVA: spetta anche ai forfettari

La circolare 24/E chiarisce e interpreta alcuni punti della detrazione al 110%.  Il superbonus in materia edilizia, introdotto dall’art. 119 del decreto Rilancio, consiste nella possibilità di beneficiare dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 delle detrazioni fiscali al 110% sui lavori di:

  • riqualificazione energetica degli edifici;
  • riduzione del rischio sismico;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Nell’istanza un contribuente chiede chiarimenti su Superbonus e partite Iva. Nello specifico, se sia possibile usufruire della detrazione al 110% anche se rientra nel regime forfettario e per interventi minori correlati all’intervento principale di riduzione del rischio sismico (sismabonus).

Superbonus e partite IVA

Il dubbio nasce dal fatto che il Decreto Rilancio, tra i beneficiari del Superbonus per ristrutturazioni ed efficientamento energetico, cita esclusivamente «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni».

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate specifica che, in realtà, il superbonus riguarda anche imprenditori e autonomi purché le spese abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti alla sfera “privata” del contribuente.

Quindi gli immobili – naturalmente nel caso di lavori realizzati su “unità immobiliari” e non nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici in condominio – devono essere “non riconducibili” ai cd. “beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni.

Superbonus e partite IVA regime forfettario

La circolare 24/E specifica che il superbonus interessa anche quei soggetti che non potrebbero fruire della detrazione perché la loro imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta. Si veda il caso delle partite IVA a regime forfettario.

Il superbonus, dunque, riguarda anche i soggetti forfettari pur non essendoci per loro sgravi fiscali legati. Infatti, i forfettari devono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.

Superbonus anche per spese minori

In conclusione, la detrazione del 110% può essere applicata anche ad alcune spese accessorie per gli ulteriori interventi. Tra questi, sono compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, necessari al completamento dell’opera.

Per esempio, i costi relativi a:

  • i materiali;
  • la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
  • alla realizzazione degli interventi (spese per l’installazione di ponteggi, lo smaltimento dei materiali, etc.).

 

Fonte Edotto