11 Set Decreto Agosto, divieto di licenziamento con alcune limitazioni
Tra le misure del Decreto Agosto, che abbiamo visto “in pillole” in un recente articolo del blog, c’è la proroga del divieto di intraprendere o proseguire le procedure di licenziamento individuale o collettivo.
Il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (“Decreto Agosto”) ha infatti prorogato il divieto di licenziamento introdotto prima dal Decreto Cura Italia e poi dal Decreto Rilancio.
Covid-19, quando è possibile licenziare?
Non essendo stata prevista inizialmente alcuna limitazione, il divieto di licenziamento si è configurato in questi mesi come assoluto e generalizzato.
In questo senso, ha interessato tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla loro natura e dal numero dei lavoratori occupati.
Anche in questa fase emergenziale, a ogni modo, restava comunque consentito alle aziende licenziare per ragioni riguardanti specifiche condotte del dipendente.
È il caso dei cosiddetti licenziamenti disciplinari, tra cui rientrano il licenziamento per giusta causa e il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Allo stesso modo, era consentito alle aziende procedere ai licenziamenti per il mancato superamento del periodo di prova oppure per il superamento del periodo di comporto.
Le eccezioni al divieto di licenziamento, infine, riguardavano anche il profilo soggettivo, in quanto il divieto non trova applicazione nei confronti di alcune categorie di lavoratori.
Più precisamente, non c’erano limitazioni per il licenziamento dei dirigenti, degli apprendisti a termine del periodo di apprendistato, dei lavoratori domestici, dei lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici.
Decreto Agosto, divieto di licenziamento coronavirus
L’articolo 14 del DL n. 104/2020 ha previsto la proroga del divieto di licenziamento visto sopra, ma soltanto per i datori di lavoro che non abbiano fruito integralmente della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali.
Per quanto riguarda le procedure avviate dopo il 23 febbraio 2020, quest’ultime restano sospese. Allo stesso modo è confermata la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo.
Le disposizioni, infine, non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa.