Agevolazioni sul lavoro dipendente dopo il Decreto di Agosto

L’INL è intervenuto, con la nota n. 713 del 16 settembre 2020, per chiarire alcuni aspetti applicativi delle disposizioni introdotte dal decreto Agosto in materia di diritto del lavoro e previdenza.

Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto), infatti, ha introdotto misure a sostegno di imprese e lavoratori per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Decreto Agosto, nota INL

Nello specifico, la nota n. 713 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce:

  • l’esonero contributivo per chi non richiede la CIG
  • l’esonero contributivo per chi assume a tempo indeterminato
  • la proroga dei contratti a termine
  • il divieto di licenziamento

Esonero contributivo per aziende che non richiedono la cassa integrazione

L’esonero dal versamento contributivo è una misura a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono la cassa integrazione e che hanno già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale Covid-19.

I beneficiari hanno diritto ad un esonero dal versamento contributivo, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020 per un numero di ore doppio rispetto a quello fruito a titolo di trattamento di integrazione salariale.

Il beneficio, da cui è escluso l’obbligo di versamento dei premi e dei contributi INAIL, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Sempre fino al 31 dicembre 2020, è previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori a tempo indeterminato.

Anche in questo caso, l’esonero dal versamento dei contributi spetta ai datori di lavoro privati non appartenenti al settore agricolo.

Il beneficio è fruibile anche nel caso di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

L’esonero, che in ogni caso esclude i premi e i contributi dovuti all’INAIL, non è inoltre fruibile per i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.

Lo sgravio totale dei contribuiti non vale anche per i lavoratori che hanno avuto con la stessa impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione.

La misura ha durata massima di 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione e presenta un limite massimo di 8.060 euro su base annuale, riparametrato e applicabile su base mensile.

Rinnovi e proroghe contratti a termine

rinnovi e le proroghe dei contratti a tempo determinato sono consentiti sino al 31 dicembre 2020 senza necessità di alcuna causale.

I rinnovi e le proroghe sono consentiti per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, rispettando il limite di durata massima di 24 mesi.

Nella nota n. 713 del 16 settembre 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro specifica che la disposizione normativa, inoltre, sembra permettere la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe.

In questa ipotesi, anche nei casi in cui il rapporto risulta essere stato già oggetto di quattro proroghe, sarà comunque possibile effettuarne una ulteriore per un periodo massimo di 12 mesi.

Infine, per quanto attiene al calcolo della durata massima di 24 mesi del contratto, va considerata “neutrale” la proroga automatica dei contratti a termine per un periodo equivalente alla sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza COVID-19.

Licenziamenti collettivi e individuali

L’articolo 14 del c.d. Decreto Agosto proroga il divieto di licenziamento collettivo e individuale per i datori di lavoro che non abbiano fruito integralmente della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali.

La nota dell’INL conferma l’esclusione dal divieto dei licenziamenti per cambio appalto e dei licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione dell’attività.

La nota dell’INL poi specifica altre ipotesi, come quelle «di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo […]».