bonus occupazione giovani eccellenze

Assunzioni Agevolate: bonus occupazionale giovani eccellenze

Dopo aver visto l’incentivo per l’occupazione giovanile stabile, vediamo insieme ora un altro bonus occupazionale. Si tratta del bonus occupazionale giovani eccellenze, introdotto dalla legge di bilancio 2019.

La legge n. 145/2018, infatti, ha introdotto un incentivo in favore dei datori di lavoro privati per l’assunzione a tempo indeterminato nel corso del 2019 di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca.

Bonus occupazionale giovani eccellenze

L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro (per ogni rapporto di lavoro in oggetto).

Dal beneficio sono esclusi i premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Lo sgravio, infine, è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale, fermo restando il rispetto delle norme europee sugli aiuti in regime di de minimis.

Assunzione agevolate, i requisiti

Il beneficio è concesso con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di cittadini che rientrino in una delle seguenti fattispecie:

  • siano in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode e con una media ponderata (media relativa ai voti degli esami, ponderata in relazione al numero di crediti formativi universitari riconosciuto per ogni esame) pari ad almeno 108/110 – entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università (statali e non statali) legalmente riconosciute (ivi comprese quelle telematiche);
  • siano in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università (statali e non statali) legalmente riconosciute.

Il beneficio non è circoscritto a determinati profili o mansioni, a parte l’esclusione del lavoro domestico.

Bonus giovani eccellenze, ambito di applicazione

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche:

  • le assunzioni con contratti a tempo parziale (purché indeterminato) – con proporzionale riduzione dell’importo dello sgravio;
  • i casi di trasformazione, avvenuta nel corso del 2019, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi menzionati sopra alla data della trasformazione).

Qualora un lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato sia stato parzialmente fruito il beneficio in esame, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato, nel 2019, da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto a questi ultimi per il periodo residuo.

Esclusione o decadenza dal bonus

Le fattispecie di esclusione del beneficio o di decadenza dal medesimo sono costituite dalle ipotesi di licenziamento (individuale o collettivo), nonché dalle ipotesi di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legge numero 83 del 2012. Vediamole nel dettaglio.

In base a queste ipotesi il beneficio decade:

  • se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente l’applicazione dell’incentivo;
  • se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
  • se l’impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all’Unione europea, riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito dell’incentivo;
  • se vengono definitivamente accertate determinate violazioni di legge in materia lavoristica.

Bonus occupazionale giovani eccellenze dal 2020

La legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) per la definizione della disciplina relativa all’incentivo in questione, rinvia – a partire dal 1° gennaio 2020 – alla normativa concernente le procedure, le modalità e i controlli per l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile.

Di conseguenza, dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 714 della legge n. 145/2018, che demandava ad una circolare dell’INPS la definizione delle modalità di fruizione dell’incentivo (circolare non adottata).