25 Gen Superbonus 110%, novità requisiti e accesso
Il superbonus 110% è l’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio per specifici interventi in ambito di:
- efficienza energetica
- antisismici
- di installazione di impianti fotovoltaici
- delle infrastrutture per la ricarica di veicoli negli edifici
La detrazione del superbonus, ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, eleva al 110% l’aliquota delle spese sostenute dal contribuente fino al 30 giugno 2022.
L’agevolazione si applica alle spese sostenute
- per gli interventi “trainanti”,che danno diritto all’aliquota del 110%
- per gli interventi “trainati”, che beneficiano della maggiore aliquota solo se realizzati insieme a uno degli interventi trainanti.
In ogni caso, per approfondire i punti salienti del Superbonus 110%, puoi guardare questa mia guida video sul bonus.
Novità sui requisiti per Superbonus 110%
Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 66) ha previsto che coloro i quali sono in possesso di almeno 3 requisiti su 4 previsti per integrare il requisito di indipendenza funzionale possono usufruire del superbonus.
Il requisito di indipendenza funzionale, infatti, è necessario per avere diritto alla detrazione fiscale del 110% per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica dell’edificio o che riducono il rischio sismico.
Quando una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente? Nel caso in cui sia dotata di almeno 3 dei seguenti impianti di proprietà esclusiva:
- impianti per approvvigionamento idrico
- per il gas
- per l’energia elettrica
- impianti di climatizzazione invernale
Novità accesso alla detrazione all’unico proprietario
Il comma 66 dell’art. 1 della Legge di Bilancio ha previsto anche un’altra importante novità in merito all’accesso alla detrazione fiscale.
La modifica prevede l’accesso al Superbonus a tutti gli immobili fino a un massimo di 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Inizialmente, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva specificato, nella circolare 24/E/2020, che «il superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti».
L’emendamento contenuto nella Legge di Bilancio 2021, tuttavia, ha eliminato questo ostacolo che precludeva la possibilità di accesso alla detrazione a diversi contribuenti.