22 Mar Congedo di paternità: trattamento economico e previdenziale 2021
Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore a tutti gli effetti il periodo di congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni ed è stata confermata la possibilità di fruire di un’ulteriore giornata di congedo facoltativo di 1 giorno come anticipato in questo articolo.
Presentazione domande
L’INPS ha comunicato che sono tenuti a presentare l’istanza di congedo all’INPS solo i lavoratori che ricevono indennità direttamente dall’INPS.
Nel caso in cui l’indennità è anticipata dal datore di lavoro sarà sufficiente una comunicazione scritta al proprio datore di lavoro. Sarà quest’ultimo a comunicare i giorni di congedo richiesti all’INPS.
Le novità 2021
Il congedo di paternità è valido per i figli nati, adottati o affidati nel 2021. Il padre, lavoratore dipendente, ha diritto a due tipi di congedo:
- Congedo obbligatorio di 10 giorni, in giorni non obbligatoriamente continuativi e in contemporanea al congedo della madre;
- Congedo facoltativo di 1 giorno, possibile anche in contemporanea durante il congedo materno, sebbene presuppone la riduzione di un giorno dal congedo materno.
Entrambi i concedi sono utilizzabili durante i primi 5 mesi dell’evento (per esempio la nascita, l’ingresso in famiglia o l’entrata di un minore).
Trattamento economico e previdenziale
Al padre lavoratore è garantita un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
È il datore di lavoro che ha il dovere di anticipare in busta paga le somme spettate al neo papà e compensare, successivamente, i contributi dovuti all’INPS.
Dal punto di vista normativo il congedo, sia obbligatorio che facoltativo, segue il trattamento previdenziale secondo gli articoli 29 e 30 del D.Lgs n. 151/2001 e nello specifico prevede che:
- I giorni di congedo siano calcolati nell’anzianità di servizio;
- Non sia necessaria alcuna anzianità contributiva per poterne usufruire;
- Siano indennizzate solo le giornate lavorative.