25 Mar Decreto Sostegni: prorogato il divieto di licenziamento
In data 22 marzo 2021 è stata prorogata la sospensione delle procedure di licenziamento di cui alla Legge n. 223/1991 e all’ articolo 3 della Legge n. 604/1966, fino al 30 giugno 2021.
Il Decreto “Sostegni”, come abbiamo già approfondito nello scorso articolo, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nel marzo 2020 con lo scopo di sostenere i lavoratori e le famiglie, data l’emergenza COVID-19.
La proroga prevede la sospensione di tutti i licenziamenti collettivi e di quelli per giustificato motivo oggettivo a prescindere dal numero di lavoratori impiegati.
In particolare, il Decreto è valido per tutti i datori di lavoro, senza alcuna distinzione, fino al 30 giugno 2021. Dal 1° luglio i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività a causa dell’emergenza possono richiedere le integrazioni salariali (previste dai commi 2 e 8 dell’articolo 8 del Decreto).
Quando si può licenziare?
Anche in questa proroga rimangono attive le eccezioni stabilite nel primo Decreto “Sostegni” e, dunque, il blocco non è previsto nei casi di:
- Cessazione del contratto di appalto;
- Cessazione definitiva dell’attività dell’impresa:
- Accordo collettivo aziendale, siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (a coloro che aderiscono al predetto accordo è riconosciuta in presenza degli altri requisiti l’indennità di disoccupazione NASPI);
- Fallimento dell’azienda.
Le integrazioni salariali
Il divieto di licenziamento, dal 1° luglio al 31 ottobre, è valido solo per i datori di lavoro che faranno domanda e fruiranno di:
- assegno ordinario;
- cassa integrazione salariale in deroga;
- cassa integrazione salariale per gli operai agricoli;
- con esclusione della cassa integrazione ordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 8.
Dal 1° luglio, dunque, le aziende che non hanno fatto richiesta degli strumenti di sostegno e quelli che hanno fruito esclusivamente della cassa integrazione ordinaria avranno la possibilità di procedere con le procedure di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo; a decorrere dal 1° novembre 2021, invece, a prescindere dagli strumenti di integrazione salariale richiesti e/o fruiti, verrà meno il divieto di licenziamento per tutte le aziende.
Violazioni di divieto
I licenziamenti che non prendono atto del Decreto “Sostegni” sono considerati nulli e comportano la riammissione in azienda del soggetto interessato.