Decreto Sostegni: prorogato il divieto di licenziamento

In data 22 marzo 2021 è stata prorogata la sospensione delle procedure di licenziamento di cui alla Legge n. 223/1991 e all’ articolo 3 della Legge n. 604/1966, fino al 30 giugno 2021.

Il Decreto “Sostegni”, come abbiamo già approfondito nello scorso articolo, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nel marzo 2020 con lo scopo di sostenere i lavoratori e le famiglie, data l’emergenza COVID-19.

La proroga prevede la sospensione di tutti i licenziamenti collettivi e di quelli per giustificato motivo oggettivo a prescindere dal numero di lavoratori impiegati.

In particolare, il Decreto è valido per tutti i datori di lavoro, senza alcuna distinzione, fino al 30 giugno 2021. Dal 1° luglio i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività a causa dell’emergenza possono richiedere le integrazioni salariali (previste dai commi 2 e 8 dell’articolo 8 del Decreto).

Quando si può licenziare?

Anche in questa proroga rimangono attive le eccezioni stabilite nel primo Decreto “Sostegni” e, dunque, il blocco non è previsto nei casi di:

  • Cessazione del contratto di appalto;
  • Cessazione definitiva dell’attività dell’impresa:
  • Accordo collettivo aziendale, siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (a coloro che aderiscono al predetto accordo è riconosciuta in presenza degli altri requisiti l’indennità di disoccupazione NASPI);
  • Fallimento dell’azienda.

Le integrazioni salariali

Il divieto di licenziamento, dal 1° luglio al 31 ottobre, è valido solo per i datori di lavoro che faranno domanda e fruiranno di:

  • assegno ordinario;
  • cassa integrazione salariale in deroga;
  • cassa integrazione salariale per gli operai agricoli;
  • con esclusione della cassa integrazione ordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 8.

Dal 1° luglio, dunque, le aziende che non hanno fatto richiesta degli strumenti di sostegno e quelli che hanno fruito esclusivamente della cassa integrazione ordinaria avranno la possibilità di procedere con le procedure di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo; a decorrere dal 1° novembre 2021, invece, a prescindere dagli strumenti di integrazione salariale richiesti e/o fruiti, verrà meno il divieto di licenziamento per tutte le aziende.

Violazioni di divieto

I licenziamenti che non prendono atto del Decreto “Sostegni” sono considerati nulli e comportano la riammissione in azienda del soggetto interessato.