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Obbligo vaccinale e obbligo Green Pass. Come funziona?

Visti i numerosi atti aventi forza di legge che introducono e ampliano gli obblighi a carico della popolazione al fine di prevenire la diffusione del Covid-19, è importante fare chiarezza circa l’obbligo vaccinale e l’obbligo di Green Pass.

In primo luogo, infatti, è opportuno precisare proprio che esistono due diversi obblighi:

  • l’obbligo vaccinale
  • l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19

Andiamo a vedere insieme le categorie a cui sono estesi l’obbligo vaccinale e l’obbligo di Green Pass, chi deve verificare e quali sono le conseguenze per le inadempienze.

Obbligo vaccinale

L’obbligo vaccinale (Legge n. 76 del 28 maggio 2021) è a carico di tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali.

Dal 10 ottobre 2021 l’obbligo è stato esteso a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e hospice.

L’obbligo vaccinale è tuttavia escluso, in modo temporaneo o definitivo, in relazione a specifiche condizioni cliniche appositamente certificate secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Obbligo Green Pass

L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 non riguarda soltanto la vaccinazione, ma si riferisce ad una delle certificazioni comprovanti:

  • lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
  • la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2; ovvero
  • l’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

Tale obbligo, che non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, è stato disposto in ambito lavorativo:

  • dal 6 agosto 2021, a carico dei dipendenti, per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione
  • dal 1° settembre 2021, a carico di tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario
  • dall’11 settembre 2021, a carico al personale dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’ 2 del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
  • dall’11 settembre 2021, a carico di chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione, artistica musicale e coreutica, e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università
  • dal 15 ottobre 2021, a carico di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi dove si svolge una attività lavorativa nel settore pubblico o privato (ne avevamo già parlato qui)

Chi deve controllare il possesso del green pass in ambito lavorativo?

In ambito lavorativo è il datore di lavoro che deve verificare il possesso del Green pass. Nell’ipotesi di lavoratori esterni che accedano a luoghi di lavoro pubblici e privati, la verifica viene effettuata anche dal rispettivo datore di lavoro.

Come organizzare controllo green pass?

I datori di lavoro sia pubblici sia privati, entro il 15 ottobre 2021, devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso del Green Pass Covid-19 da parte dei lavoratori.

Il controllo può anche essere fatto a anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Nel settore privato, individuando altresì, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dell’obbligo stesso.

Come effettuare il controllo del green pass?

La verifica deve avvenire “mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione” normativamente prevista dall’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021: l’App è VerificaC19 (da App Store scaricabile qui; da Play Store scaricabile qui).

L’applicazione consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Conseguenze per il datore di lavoro inadempiente

A carico del datore di lavoro è applicabile la sanzione amministrativa da € 400 ad € 1.000 nei casi in cui:

  • ometta di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell’accesso presso il luogo di lavoro
  • ometta di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle citate verifiche, inclusa, nel settore privato, l’individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dell’obbligo stesso

La sanzione amministrativa, nello specifico, è di competenza del Prefetto, che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Quali conseguenze per il lavoratore senza Green Pass?

Nel settore pubblico e privato, i lavoratori che:

  • comunicano di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19
  • risultano privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro

sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata e di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione è disposta dal datore di lavoro o dal soggetto da lui delegato.

Per le imprese private con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso di certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore.

La sospensione deve essere della durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

A carico del personale che non possegga o non esibisca il Green Pass, a richiesta, al fine dell’accesso ai luoghi ove sia prestata l’attività lavorativa, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, è applicabile la sanzione amministrativa da € 600 ad € 1.500.

La sanzione amministrativa è di competenza del Prefetto, che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.