Formazione a distanza possibile anche per l’apprendistato

Nella Circolare n. 2 del 7 aprile 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sulla possibilità di svolgere la formazione di base e trasversale prevista nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante in modalità FAD, ovvero formazione a distanza.

La Circolare evidenza come questa modalità sia possibile solo se “sincronica”: con una partecipazione e comunicazione in tempo reale.

Il contratto di apprendistato professionale

Il contratto di apprendistato professionale è costituito da una componente formativa suddiviso in:

  • formazione tecnico/specialistica (cd. “professionalizzante”);
  • formazione trasversale, oggetto dell’offerta formativa pubblica, erogata da:
    • Regioni;
    • Enti o organismi di formazione privati;
    • Enti o organismi finanziati dall’azienda stessa, accreditati presso i competenti servizi regionali.

I chiarimenti dell’Ispettorato

All’interno della Circolare sono stati chiariti alcuni punti in merito alla formazione, di base e trasversale, a distanza.

Nelle ipotesi in cui la formazione erogata, da parte di organismi di formazione accreditati, è carente di risorse messe a disposizione dalla regione, viene data la possibilità di ricorrere alla formazione a distanza (FAD).

In assenza di regolamentazione regionale l’ispettorato precisa come sia da ritenersi applicabile quanto previsto dall’Accordo Stato – Regioni 2011 per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza.

Cosa prevede la nuova tipologia di formazione a distanza?

Anche l’INL ammette la modalità di formazione, chiamandola e-learning. Una forma evoluta di FAD che prevede un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discendenti e i docenti, in modalità sincronica.

La formazione a distanza e-learning consente infatti di tracciare lo svolgimento delle lezioni stesse e della partecipazione degli apprendisti, ottemperando agli obblighi formativi propri dell’apprendistato.

Non sarà consentita invece una modalità asincronica del percorso formativo dell’apprendista.

Infine, l’Ispettorato ricorda che era già stata aggiunta la forma di e-learning al commento del Decreto Lombardia n. 4148 del 3 aprile 2020: la formazione a distanza evoluta era già prevista, con specifico riferimento alla formazione degli apprendisti con contratto professionalizzante in CIG nel periodo emergenziale del Covid-19.