Decreto Aiuti-bis: esenzione fino a 600 euro per i fringe benefits

Il Decreto Legge n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), all’art. 12, dispone che, per l’anno 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti entro il limite complessivo di euro 600,00. Viene inoltre riconosciuta per l’anno 2022 la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel predetto limite di euro 600,00, anche alle somme erogate o rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.