Bonus Facciate, ammesse spese per opere accessorie e per lavori iniziati nel 2019

La legge di bilancio 2020 ha introdotto un incentivo fiscale ad hoc per gli interventi eseguiti sulla facciata esterna degli edifici, c.d. Bonus Facciate.

Bonus Facciate, dubbi e quesiti

Per far fronte ai numerosi dubbi in materia era uscita un’apposita circolare dell’Agenzia delle Entrate – la circolare n. 2/E/2020 – a cui poi stanno facendo seguito interpelli su specifiche casistiche.

Per esempio, nella risposta ad interpello n. 191 del 23 giugno 2020 si analizza l’istanza presentata da un libero professionista iscritto al Collegio dei Geometri che formula alcuni quesiti riferiti ai condomini che amministra e chiede se:

  • ai fini del “bonus facciate”, si applichino le modalità previste per la detrazione spettante ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR per interventi di recupero del patrimonio edilizio e se risultano detraibili anche le spese sostenute per opere accessorie che servono per l’esecuzione dei lavori;
  • rientrano nel “bonus facciate” le spese per il solo restauro di balconi, senza interventi sulle facciate;
  • per gli interventi già iniziati nel 2019 ma i cui pagamenti sono effettuati nel 2020, si può usufruire del “bonus facciate” e se per i pagamenti occorre utilizzare una causale particolare.

Bonus facciate: alcuni chiarimenti

Il fine del bonus facciate è quello di incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano favorendo, altresì, interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

L’agenzia, in questo senso, rimanda alla circolare n. 2/E/2020, attraverso cui sono stati forniti i criteri applicativi di tale agevolazione e a cui si rinvia per i ulteriori approfondimenti. Anche con riferimento ai quesiti sollevati dall’istante, le risposte possono essere trovate proprio tra le precisazioni contenute nella suddetta circolare.

Partendo da tale presupposto, quindi, nella risposta ad interpello n. 191/2020, si specifica che rientrano nel bonus facciate anche le spese accessorie sostenute per l’esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle indicate dal professionista, quali la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali.

Inoltre, si specifica che la detrazione del 90% si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate.

Nella circolare n. 2/2020 è specificato proprio che la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi.

Sono agevolabili anche le spese influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, che tuttavia devono rispettare i “requisiti minimi” richiesti dal decreto MiSE 26 giugno 2015 e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l’involucro edilizio indicati dal decreto MiSE 11 marzo 2008.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di ammettere al “bonus facciate” le spese sostenute nel 2020 per interventi già iniziati nel 2019, si fa presente che nella citata circolare n. 2/E del 2020 viene utilizzata la locuzione “spese documentate, sostenute nell’anno 2020”, senza altre condizioni volte a circoscrivere l’applicazione del “bonus facciate” alla data di avvio degli interventi.

Ciò comporta che, ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Un esempio? Un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020.

 

Fonte Edotto