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Assunzioni Agevolate: Incentivi per assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza

Continua la serie di articoli sulle assunzioni agevolate. Dopo gli incentivi per l’occupazione giovanile stabile e per l’apprendistato, vediamo gli incentivi per assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza.

L’art. 8 del DL n. 4/2019, infatti, prevede degli incentivi per i datori di lavoro privati che assumano, a tempo pieno e indeterminato, soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza.

Qualora gli enti di formazione accreditati concorrano all’assunzione dei beneficiari, la normativa prevede un incentivo anche per i suddetti enti.

L’articolo 8, infine, prevede degli incentivi anche per i beneficiari del Reddito di cittadinanza che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del suddetto beneficio.

Incentivo per assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza

L’incentivo per il datore consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore.

Il limite massimo è di 780 euro mensili, per un periodo non inferiore a cinque mensilità e pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto.

Qualora l’assunzione concerna un soggetto che gode di un rinnovo del Reddito di cittadinanza, l’esonero è attribuito nella misura fissa di cinque mensilità.

L’incentivo è subordinato alla condizione che i datori medesimi conseguano un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato.

L’incentivo goduto dal datore di lavoro è revocato (con effetto retroattivo) nel caso di licenziamento del suddetto beneficiario assunto (fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo).

Incentivo per enti di formazione accreditati

Nel caso in cui l’assunzione segue un percorso formativo svolto a cura di un ente accreditato, la misura dell’incentivo per il datore di lavoro è ridotta alla metà – in tale ipotesi, il numero minimo di mensilità ed il numero fisso delle medesime per le fattispecie di rinnovo è pari a sei, anziché a cinque.

La restante metà dell’incentivo, infatti, è attribuita all’ente accreditato che ha svolto il percorso formativo a cui è conseguita l’assunzione del soggetto beneficiario del Reddito di cittadinanza.

Anche per gli enti di formazione, l’incentivo è subordinato alla condizione che, attraverso l’assunzione in questione, i datori di lavoro conseguano un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato.

Incentivo per l’avvio di attività autonoma, imprese individuali o società cooperative

L’incentivo in favore dei titolari del Reddito di cittadinanza che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC è costituito da un beneficio ulteriore, in un’unica soluzione, pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili.