Che cos’è
Il “Bonus vacanze” fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e B&B in Italia.
Può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
A chi spetta
Possono ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. La circolare n. 18 del 3 luglio 2020 precisa che il bonus spetta per “nucleo familiare”: il nucleo è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.
Per il calcolo dell’ISEE, dunque, è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
Per saperne di più su come ottenere la DSU e calcolare l’ISEE consulta il sito dell’INPS.
Bonus Vacanze, importo e in cosa consiste
L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:
500 euro per nucleo composto da tre o più persone
300 euro da due persone
150 euro da una persona
Il beneficio spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico e, per il restante 20% sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020, che verrà presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto.
Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta. Naturalmente, l’agevolazione spetta esclusivamente per quei soggiorni di cui almeno un giorno ricade nel suddetto periodo di riferimento.
Come spenderlo e cosa comprende
Il bonus è destinato al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e B&B abilitati a livello nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Tali soggetti dovranno...